In data 26.11.2013 con DCC n°26 il Comune di Borriana ha adottato il Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all’accesso civico, all’accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dal Comune di Borriana e all’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990, che disciplina i criteri e le modalità per l’esercizio dell’accesso civico.

ACCESSO CIVICO SEMPLICE
Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne hanno omesso la pubblicazione sul proprio sito web (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013).
L’accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.

MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DELL’ACCESSO CIVICO SEMPLICE
La richiesta di accesso civico semplice non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)  Dr. Maria Antonietta D'Agostino, compilando il modulo allegato.

Consegna diretta agli Uffici del Comune (LUNEDI'/VENERDI' dalle 10.30 alle 13.30  MERCOLEDI' dalle 10.30 alle 14.30)

posta elettronica: segreteria@comuneborriana.info

posta elettronica certificata: borriana@pec.ptbiellese.it

posta ordinaria:  Comune di Borriana - Piazza Mazzini 80 - 13872 Borriana (BI)

In caso di accoglimento, l’amministrazione entro 30 giorni procede all’inserimento sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto nell’istanza presentata.
Nei casi di ritardo o mancata risposta, l’istante può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, il Segretario che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
A fronte dell’inerzia da parte del RPCT o del titolare del potere sostitutivo, il richiedente, ai fini della tutela  del  proprio  diritto,  può  proporre  ricorso  al  Tribunale  amministrativo  regionale  ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis d.lgs. n. 33/2013. Tale tipologia di accesso civico è stata prevista con la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
L’accesso civico generalizzato è, quindi, esercitabile relativamente ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali già sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione.

MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DELL’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita e va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)  Dr. Maria Antonietta D'Agostino, compilando il modulo allegato.

Consegna diretta agli Uffici del Comune (LUNEDI'/VENERDI' dalle 10.30 alle 13.30  MERCOLEDI' dalle 10.30 alle 14.30)

posta elettronica: segreteria@comuneborriana.info

posta elettronica certificata: borriana@pec.ptbiellese.it

posta ordinaria:  Comune di Borriana - Piazza Mazzini 80 - 13872 Borriana (BI)

I controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso entro dieci giorni dalla ricezione.
In caso di accoglimento, il Comune allega alla risposta i dati e i documenti richiesti.
L’istante, in caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ovvero i controinteressati, nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la loro motivata opposizione, possono presentare domanda di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.
L'istanza di riesame può essere trasmessa anche per via telematica.
La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
 

 

Data ultima modifica: 19 Marzo 2022