L’Amministrazione Comunale intende perseguire il raggiungimento di un equilibrato rapporto di convivenza uomo-animale, con la finalità di risolvere il degrado nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, a causa della presenza di escrementi di cani.
L’abbandono delle deiezioni determina una condizione di estremo disagio della popolazione.
I luoghi ed i beni pubblici sono una comune proprietà che deve essere rispettata e tutelata da tutti ed è fondamentale che i proprietari e detentori di animali rispettino precisi obblighi e comportamenti.
E’ consuetudine da parte di alcuni proprietari lasciar vagare i propri cani su aree pubbliche o aperte al pubblico, in modo indiscriminato e senza assumere alcuna cautela, ponendo con ciò a rischio anche l’incolumità delle persone e della circolazione veicolare. Tale comportamento è causa di disagio per i cittadini, per l'evidente assenza del dovere civico dei proprietari dei cani di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti e al loro smaltimento.
Pertanto, è indispensabile che i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro conduzione siano in possesso di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine, onde poter rimuovere gli escrementi.
Il Comune ha messo ORDINANZA SINDACALE N. 10/2023 del 19/09/2023, pertanto, i proprietari e detentori di cani a qualsiasi titolo, DEVONO RISPETTARE di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali:
- E’ fatto obbligo ai proprietari dei cani ed alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, di provvedere immediatamente all’asportazione delle deiezioni di tali animali in ogni luogo pubblico od aperto al pubblico transito quali, tra gli altri, strade, piazze, marciapiedi, parchi e giardini pubblici, ecc.;
- A tutti i proprietari di cani, nonché a chiunque ne abbia, anche solo temporaneamente la custodia e/o conduzione, quando si trovi in area pubblica od aperta al pubblico insieme ad un cane è fatto obbligo di avere sempre con sé e di esibire, a richiesta degli incaricati al controllo, idonee attrezzature per la raccolta delle deiezioni (sacchetto ed apposita paletta od altro idoneo strumento o dotazione) e la rimozione o conferimento di quanto raccolto che, opportunamente rinchiuso in idonei involucri o sacchetti dovrà essere smaltito nei modi previsti dalla normativa in essere.
La violazione alle norme della presente ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 7 bis del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 tra un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, somma individuata in € 50,00 e cioè nel doppio del minimo edittale, ai sensi dell’art. 16, c. 1 della L. 24/11/1981 n. 689, in quanto ipotesi più favorevole per il trasgressore.