Sposarsi civilmente

matrimoni

Riferimenti normativi 

Artt. 63 e ss. DPR 396/2000 e artt. 106 ss. cod. civ.

Pubblicazione di matrimonio

La richiesta deve essere effettuata da entrambi gli sposi che si devono presentare all’Ufficio Anagrafe del Comune ove renderanno le dichiarazioni prescritte e firmeranno l’apposito verbale. Se è intenzione degli sposi contrarre matrimonio religioso valido agli effetti civili, dovranno presentare la richiesta del Parroco/ Ministro di Culto.

Non sono necessari testimoni.

La documentazione necessaria, comprovante l’esattezza delle dichiarazioni rese è acquisita d’ufficio presso i Comuni di nascita e residenza degli sposi. Una volta ottenuta tutta la documentazione necessaria, l’Ufficio di Stato Civile:

Espone le pubblicazioni presso lo spazio riservato del Municipio in Piazza G. Mazzini n. 80.
Richiede analoga pubblicazione al Comune di residenza, nel caso in cui uno dei due sposi non sia residente nel Comune di Borriana.
Le pubblicazioni devono rimanere esposte nei Comuni di Residenza di entrambi gli sposi per almeno 8 giorni interi. Il matrimonio deve essere celebrato entro i 180 giorni successivi alla pubblicazione. Nel caso di matrimonio religioso gli interessati provvederanno, trascorsi i termini di legge, al ritiro del nullaosta alla celebrazione, da consegnare al Parroco o al Ministro di culto.

REQUISITI - maggiore età - per le donne che avessero contratto un precedente matrimonio, decorrenza di 300 giorni dalla cessazione dello stesso.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE Devono essere presentati dagli sposi, in sede di richiesta di pubblicazione, i seguenti documenti non acquisibili d'ufficio, qualora ricorra la particolare situazione:

  • la richiesta di pubblicazione del Parroco o del Ministro del Culto, in caso di matrimonio religioso;
  • nullaosta dello straniero che intende sposarsi in Italia;
  • decreto del Tribunale di dispensa o riduzione dei termini di pubblicazione;
  • decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in caso di parentela o affinità tra i coniugi (art. 87 c.c.);
  • decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in presenza di divieto temporaneo (art. 89 c.c.);
  • decreto del Tribunale di ammissione al matrimonio del minore d'età. 
Data ultima modifica: 04 Gennaio 2024